Comune di Campagnatico
Provincia di Grosseto
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
PERIODO VENDEMMIALE
FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI VINARIE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo e successive modificazioni;
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e, in particolare, istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- il Reg. (CE) n. 1623/2000 della Commissione relativo all’organizzazione comune del mercato vitivicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato ed in particolare il Titolo III, capo I, che disciplina l’utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;
Viste la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 668 del 19 luglio 2010 pubblicata sul BURT n. 30 del 28.07.2010;
RENDE NOTO
Che, in conformità a quanto previsto con Deliberazione della Giunta Regionale 19.07.2010 n. 668:
1 – Il periodo vendemmiale, per la campagna vendemmiale 2010, decorre dal giorno 01 agosto fino al giorno 31 dicembre 2010;
2 – Il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite ha inizio il giorno 01 agosto ed ha termine il giorno 31 dicembre 2010;
Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immeditamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio Periferico di Firenze (art. 9 comma 3 L. 82/2006);
3 – E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo di cui al comma 2, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (art. 9 comma 4 l. 82/2006);
4 – In relazione al combinato disposto dei commi 1 e 4 della L. 82/2206, la Giunta Regionale ha altresì individuato i seguenti vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo di cui al punto 2:
vini IGP e vini DOP che possono utilizzare la menzione tradizionale “Vin Santo” (o “Vino santo” o Vinsanto”) compresa la menzione “Occhio di pernice”, “Passito”, e “Vendemmia tardiva”.
Dalla residenza comunale, lì 29.07.2010
Il Responsabile dell’Area
- Dr.ssa Letizia Ceni -
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